Formazione Generale (4 ore) Formazione Specifica (4 ore)
Corso rivolto a tutti i lavoratori – con qualsiasi tipo di contratto (part-time, full-time, a chiamata stagionale etc. etc.) è escluso il datore di Lavoro. È obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore. Nel caso di nuova assunzione, la normativa prevede che il lavoratore debba partecipare al corso di formazione Generale e Specifica entro i 60 gg dalla data di assunzione.
Aggiornamento Lavoratori 6 ore (3 ore) + (3 ore)
Corso da effettuarsi dopo 5 anni dalla formazione Specifica..
Addetti primo soccorso (12 ore)
Il corso deve essere frequentato dagli addetti alla squadra di primo soccorso nominati dal Datore di lavoro. (1 persona per turno lavorativo). La durata del corso è conseguente al gruppo di appartenenza dell’azienda (di norma indicato
nel DVR), che può essere A, B o C.
GRUPPO B, C (12 ORE): il corso è articolato in 3 lezioni da 4 ore ciascuna; (le prime due lezioni in videoconferenza e la terza
in presenza in quanto c’è prova pratica) è obbligatorio effettuare un aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.
Aggiornamento Addetti primo soccorso (4 ore)
Da svolgersi allo scadere dei tre anni dalla prima formazione e/o ultimo aggiornamento.
RSPP – Responsabile servizio di prevenzione e protezione datori lavoro (16 ore)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (16 ore per aziende a rischio basso): il corso deve essere frequentato dal Datore di lavoro/Legale rappresentante con potere di firma.
Il corso è articolato in 4 lezioni da 4 ore ciascuna; è obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore. Il Datore di lavoro può designare anche un tecnico esterno alla sua azienda, che svolga i compiti del R.S.P.P., al posto
suo (ovviamente il tecnico deve avere l’abilitazione a svolgere tale ruolo)..
Aggiornamento RSPP 6 ore (3 ore) + (3 ore)
Corso da effettuarsi dopo passati i 5 anni dalla formazione iniziale e/o ultimo aggiornamento.
RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ore)
Il corso deve essere frequentato da un lavoratore eletto dai dipendenti (non dal Legale rappresentante); le lezioni sono suddivise in 8 lezioni da 4 ore ciascuna.
È obbligatorio l’aggiornamento annuale di 4 ore (-50 dipendenti) o 8 ore (+50 dipendenti).
L’RLS deve essere sempre nominato anche in quelle aziende che occupano un solo dipendente.
Aggiornamento RLS (4 ore o 8 ore)
Obbligatorio l’aggiornamento annuale di 4 ore (su aziende con – 50 dipendenti) o 8 ore (su aziende con + 50 dipendenti).
Addetti antincendio Livello1 – (4 ore) / Livello2 – (8 ore)
Il corso deve essere frequentato dagli addetti alla squadra antincendio nominati dal Datore di lavoro. (1 persona per turno lavorativo).
La durata del corso è conseguente al livello di rischio incendio dell’azienda (di norma indicato nel DVR), che può essere Livello 1, Livello 2.
RISCHIO LIVELLO 1 (4 ORE BASSO): il corso si tiene in un’unica lezione c/o l’Istituto Salesiani San Marco di Mestre; viene effettuato un aggiornamento di 2 ore ogni
5 anni.
RISCHIO LIVELLO 2 (8 ORE MEDIO): il corso si tiene in un’unica giornata: con prova pratica e teorica c/o l’Istituto Salesiani San Marco di Mestre; viene effettuato
un aggiornamento di 5 ore ogni 5 anni.
Aggiornamento addetti antincendio Livello1 – (2 ore) / Livello2 – (5 ore)
Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, la validità del corso per eseguire gli eventuali aggiornamenti è stata spostata da 3 anni a 5 anni dalla data del primo rilascio.
RISCHIO LIVELLO 1 (2 ORE BASSO): il corso si tiene in un’unica lezione c/o l’Istituto Salesiani San Marco di Mestre;
RISCHIO LIVELLO 2 (5 ORE MEDIO): il corso si tiene in un’unica giornata: con prova pratica e teorica c/o l’Istituto Salesiani San Marco di Mestre.
Preposto (8 ore) / (4 ore + 4 ore)
Il corso deve essere frequentato dai preposti nominati dal Datore di lavoro; è obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore.
Il preposto è colui che sulla base delle competenze professionale acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative assicurando la realizzazione delle direttive ricevute dal Datore di lavoro.
Quando il datore di lavoro decide di organizzare la sua attività prevedendo alcune funzioni aziendali sovra ordinate ad altre, genera automaticamente la figura del preposto.
Nelle aziende solitamente non si usa il termine “preposto” ma si parla di: capo ricevimento, governante, chef, maître, caporeparto, capoturno, coordinatore, supervisor o team leader, ecc. Tutte queste figure sono da considerarsi
preposti, ovvero dipendenti con mansioni di preminenza su altri lavoratori; a loro va attribuita tale funzione, facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda oltre che all’eventuale qualificazione giuridica.